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domenica 05 maggio 2024 | 11:46
 Nr.15 del 18/06/2007
 
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NOVITÀ TRIBUTARIE 2007


Dall’anno 2007 a seguito dei decreti Legge 223/06, 262/06, della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) e delle deliberazioni Comunali in materia tributaria sono state introdotte importanti novità nella disciplina dei tributi comunali come qui di seguito riassunte:

PER TUTTI I TRIBUTI COMUNALI (ICI,, TARSU,, IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ)


Compensazioni e rimborsi (art. 1 comma 164 e 167 L. 296/06)



TERMINI DI RICHIESTA


Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Nel 2007 però è possibile rimborsare somme non dovute versate dal 2004 in poi, in quanto è già decaduto il termine per rimborsare le annualità fino al 2003 compreso. Dal 2008 il termine sarà di quattro anni e dal 2009 in poi di cinque.

TERMINI DI RISPOSTA


Il Comune notifica il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

COMPENSAZIONE


In alternativa alla richiesta di rimborso, è possibile compensare la somma a credito con altri tributi, utilizzando l’apposito modello disponibile presso l’ufficio

IMPORTI DI MODESTO AMMONTARE


Il Comune ha stabilito che l’imposta non è dovuta nè rimborsata per gli importi inferiori a 12 euro

RITARDATO VERSAMENTO


In caso di ritardato versamento dell’imposta la sanzione del 30% viene ridotta del 50% se il pagamento è stato eseguito entro 5 giorni dalla scadenza fissata dalla legge

ARROTONDAMENTI (art. 1 comma 166 L. 296/06)


Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo (esempio: 25,49 euro si arrotondano a 25 euro, 25,50 si
arrotondano a 26 euro).

Accertamenti e riscossione coattiva (art. 1 comma 173 lett. e L. 296/06)



TERMINI DI EMISSIONE


Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali la cartella di pagamento esattoriale deve essere notificata al contribuente, pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

TERMINI DI PAGAMENTO


Il termine di pagamento degli avvisi di accertamento notificati dal Comune al contribuente a seguito dell’attività di controllo è ora di 60 giorni anziché di 90 giorni.


Interessi Moratori e di Rimborso Sui Tributi Locali (Delibera C.C. n. 15 del 15.03.2007)



DETERMINAZIONE DELLA MISURA


É fissato un tasso di interesse di mora pari a + 0,5 punti del tasso legale (ora del 2,5%).
Pertanto sugli importi per i tributi comunali non versati o versati in ritardo e sulle somme dovute a rimborso dal 1 gennaio 2004 viene applicato un interesse del 3%.


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