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venerdì 29 marzo 2024 | 15:20
 Edizione del 21/09/2015
 
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CHI IGNORA LE PROPRIE ORIGINI PERDE LA PROPRIA IDENTITÀ (2° parte)
Apertura ufficiale della nuova stagione venatoria tra passione cultura, tradizioni e battaglie ancora da proseguire
Leggi l'articolo completo in forma testuale ( clicca qui )



CHI IGNORA LE PROPRIE ORIGINI PERDE LA PROPRIA IDENTITÀ (2° parte)
( VERSIONE TESTUALE )

(segue) ...Siamo sicuri che la comunità europea è contraria alla caccia in deroga quando la Direttiva 147/2009/CE all’art. 1 precisa che : “…Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento” e all’art. 2 : “ Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’art.1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”.
Se ciò non bastasse all’ art.7, comma 1 recita : “In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di caccia nel quadro della legislazione nazionale” e ancora al comma 2 “Le specie dell’allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva” e al comma 3 “Le specie dell’allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli s Stati membri per i quali esse sono menzionate”. (qualche zelante funzionario vorrebbe farci credere che il motivo della tradizione non può essere valido per cacciare in deroga….?). All’art. 9 comma 1 lettera c viene ribadito in modo chiaro che gli Stati Membri possono derogare “…per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità”, infine è opportuno analizzare la Guida interpretativa alla Direttiva già citata per meglio comprendere la legittima possibilità del prelievo in deroga;

Siamo sicuri che i pareri dei tecnici - funzionari siano vincolanti per l’iter di approvazione del prelievo in deroga? Già nel 2005 la Comunità Europea, in merito ad un parere legato ad ISPRA (ex INFS), scrisse che le opinioni del dirigente in questione non rappresentavano la voce ufficiale della Commissione Europea. In modo inequivocabile il punto 3.1.1 della Guida Interpretativa alla Direttiva Uccelli recita : “non è necessario che gli Stati Membri consultino la Commissione prima di applicare le deroghe, ma sono tenuti a riferire a quest’ultima in una relazione annuale tutte le deroghe apportate”. Qualcuno vuole ancora farci credere che è necessario consultare preventivamente i tecnici italiani seduti alla Commissione Ambiente a Bruxelles prima di applicare il provvedimento? Suvvia, prendiamoci tutti le proprie responsabilità …
Ad oggi risulta ancora in vigore la struttura della legge regionale lombarda n. 24/2008 (legge sulla caccia in deroga poi ripresa nel 2009 e nel 2011), le tanto paventate sanzioni economiche vengono continuamente utilizzate come scusa per impaurire i legislatori (ad oggi nessuna ammenda è mai arrivata dall’Europa), nessuna sentenza ha condannato la Regione Lombardia per periodi, specie, quantità e numero di cacciatori ammessi, nonostante l’ostruzionismo di Ispra (Ente pagato con soldi pubblici che non fornisce i dati scientifici per il calcolo della piccola quantità addirittura dal 2005) e il D.L. 91 del 24.6.2014 creare degli studi regionali sul flusso migratorio per le specie interessate (anche al prelievo in deroga) risulta molto importante per la ovvia sostenibilità del prelievo, in gran parte degli Stati Membri della Comunità Europea viene applicato il prelievo in deroga principalmente con motivazioni legate “alla salvaguardia delle tradizioni locali, alla tradizionale cattura, alle consuetudini locali e secondo la tradizione ….” OGNI COMMENTO E’ SUPERFLUO!!

Attraverso i documenti tecnico – giuridici a disposizione, la strada regionale da intraprendere deve prevedere l’atto di Giunta con una delibera sul prelievo in deroga, quasi certamente il mondo animal – ambientalista eserciterà un successivo ricorso e finalmente potremo entrare nel merito del provvedimento; utilizzando la struttura della l.r. 24/2008 e alcuni passaggi della Direttiva Uccelli 147/2009/CE, con la relativa Guida Interpretativa, siamo certi che la battaglia si farà molto interessanti e ovviamente noi ci saremo!

Resta certo,in altre occasioni, da entrare nei dettagli delle nostre iniziative legate alla tutela dello storico spiedo, degli impianti di cattura e dei roccoli, un lavoro che continueremo a promuovere provando ad aggregare tutte le realtà venatorie e rurali certi che il lungo lavoro dovrà essere basato su progetti mediatici, legali, tecnici, ambientali, sociali, cultural e giovanili basilari per combattere l’attuale disinformazione verso il mondo rurale mantenendo vivi gli usi dei nostri territori come interesse pubblico.

Andrea Trenti


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