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venerdì 26 aprile 2024 | 12:42
 Edizione del 19/09/2016
 
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QUESITI CONDOMINIALI
Risponde il Dr Caratozzolo Raffaele Dottore Commercialista – Amministratore Condominiale
Leggi l'articolo completo in forma testuale ( clicca qui )



QUESITI CONDOMINIALI
( VERSIONE TESTUALE )

Q: Per aprire un abbaino sul tetto di un condominio, si deve avvisare l’Amministratore o gli altri condomini?

R.: Dopo la riforma del condominio (Legge 220/2012) per ogni opera sia sulle parti comuni che private, il condomino deve sempre avvisare l’Amministratore, il quale, se riguarda parti condominiali dovrà a sua volta avvisare i condomini, i quali, ricorrendone i presupposti (gravi motivi), potrebbero bloccare l’opera.

Q: Può un singolo condomino chiedere all’Amministratore lo stato dei pagamenti di altri condomini ? e se sì, non si lederebbe la legge sulla privacy?

R.: E’ un diritto di ogni condomino chiedere lo stato dei pagamenti delle rate condominiale da parte di altri condomini. A prevalere sulla privacy è il principio di trasparenza della contabilità e non la tutela dei dati personali.

Q: In caso di cambio dell’Amministratore, è legittimo pretendere la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge al nuovo Amministratore ?

R.: Sì, è legittimo, anche perché senza i dovuti requisiti di legge il soggetto non è abilitato a svolgere la professione. Detti requisiti, già illustrati in una rubrica precedente,

Q: Deve ritenersi valida la clausola inserita in un regolamento contrattuale ove il costruttore si riserva la nomina dell’Amministratore per i primi anni?

R.: NO, non è valida in quanto in contrasto con le norme del c.c., ove espressamente si legge che l’Amministratore viene eletto o dall’Assemblea o dall’Autorità Giudiziaria.
Q: Può un’Assemblea essere validamente costituita, ma non atta a deliberare?

R.: Si in quanto i quorum costitutivi e deliberativi sono diversi tra loro. Per esempio: per costituire validamente una Assemblea in 2^ convocazione, occorre la presenza diretta o per delega di 1/3 degli aventi diritto, che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi (334 mill), mentre per nominare o revocare l’Amministratore occorrono almeno 500 mill. e la maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui su 15 condomini, ci fossero 10 presenti che rappresentano 480mill, l’Assemblea è validamente costituita, ma non atta a nominare / revocare l’Amministratore.

Q: L’Amministratore revocato prima della naturale scadenza, ha diritto al compenso per l’intero anno?

R.: Premesso che l’Amministratore può essere revocato in qualsiasi momento, la distinzione è data dall’esistenza o meno di un giustificato motivo: in assenza di tale giustificato motivo, l’Amministratore può pretendere il pagamento dell’intero suo compenso annuo.

Potete inoltrare i vostri quesiti alla direzione del giornale (tel. 030 8913473)
oppure direttamente al Dott. Caratozzolo Raffaele: Tel. uff. 030/8913323 - Fax 030/8913344
Cell. 339 8551996 - e-mail caratozzolo.raffaele@tin.it


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