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sabato 18 maggio 2024 | 17:42
 Nr.17 del 09/07/2007
 
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Le guardie volontarie non possono più operare perquisizioni e sequestri penali
Una importantissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 182 del 27.2.07) è intervenuta a fare chiarezza, una volta per tutte, circa i poteri e delle funzioni riconosciute dalla legge alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale.


  



   Carlo Bravo


L'Associazione Cacciatori Lombardi e l'Unione Cacciatori Lombardi, in relazione a discutibili episodi di cui si sono resi protagonisti alcuni agenti volontari del WWF, hanno più volte sollevato il problema delle competenze di tali figure, resentando anche circostanziati esposti alla Procura della Repubblica di Brescia.
Il problema è sorto dal fatto che alcuni guardiacaccia volontari hanno effettuato, anche nel corso dell'ultima stagione venatoria, perquisizioni e sequestri penali, atti che competono ai soli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, quali non possono essere considerati i guardiacaccia volontari del WWF e quelli delle altre associazioni, ambientaliste.
Nel novembre 2006 la svolta decisiva. Di fronte all'ennesimo sequestro da parte di tre guardie del WWF, il cui atto era stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Brescia, un cacciatore associato all'A.C.L. con il supporto dell'associazione che lo ha costantemente seguito nel percorso giudiziale, ha impugnato il decreto di convalida davanti al Tribunale del Riesame di Brescia, chiedendone l'annullamento sul presupposto che le guardie volontarie non sono qualificabili come agenti di polizia giudiziaria
II Tribunale ha rigettato la richiesta, trascurando i numerosi precedenti giurisprudenziali che sostenevano la tesi del cacciatore. I giudici confermavano cosi la validità dell'operato delle guardie.
A quel punto, invece di fermarsi davanti alla pronuncia, il cacciatore, per mezzo dell'avv. Franco Bonsanto, del Foro di Bologna, presentava ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del tribunale bresciano.
La causa è stata discussa all'udienza del 27 febbraio scorso e recentemente è stata resa nota la decisione della Corte Suprema, la quale ha accolto in pieno il ricorso - anche con la convinta adesione del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione - annullando sia il provvedimento di convalida di sequestro emesso dal P.M. del Tribunale di Brescia sia l'ordinanza del Tribunale del Riesame.

La Corte, dopo la disamina delle fonti legislative e dei precedenti giurisprudenziali, afferma a chiarissime lettere che "Consegue, pertanto, alla luce della disciplina normativa sopra evidenziata, che alle guardie volontarie dell'associazione venatoria e di protezione ambientale non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull'applicazione della legge 157/1992. Parimenti, non può attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria alle citate guardie volontarie per il fatto che le stesse, nell'ambito dei poteri di vigilanza sopra elencati, possono prendere notizia dei reati attinenti all'attività venatoria. Invero la qualifica di Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria è
riconosciuta al personale indicato esplicitamente nell'art. 57, 1° e 2° comma, cpp; oppure ai personale al quale le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'ari. 55 cpp (art,57, 3° comma, cpp); fatte salve comunque le disposizioni delle leggi speciali (art. 57, 1° comma cpp). Orbene alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente (come il WWF) non risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria nè dalla L.157/92, nè da altra normativa speciale".

L'A.C.L. e l'U.C.L. accolgono con grande soddisfazione la sentenza che finalmente giunge a porre un punto fermo sui poteri delle guardie volontarie. Adesso è chiaro che queste non possono scorazzare per la provincia di Brescia andando a perquisire i cacciatori o a sequestrare penalmente la selvaggina o le anni.
L'A.C.L. e l'U.C.L. sono fiere di aver portato questo importante contributo chiarificatore a beneficio di tutti i cacciatori onesti che svolgono la loro attività nel rispetto delle leggi e che non potranno più essere oggetto di abusi da parte di chi, con un decreto di guardia volontaria in tasca, si è arrogato fino ad oggi funzioni e poteri che non gli competevano.
Se correttezza deve essere, ebbene questa va pretesa non solo dai cacciatori ma anche da parte delle guardie volontarie.
Da oggi i cacciatori hanno una certezza in più: in caso di abusi potranno denunciare penalmente le guardie volontarie che dovessero continuare a compiere atti illegittimi come le perquisizioni ed i sequestri penali e potranno altresì chiedere loro i danni, tanto in sede penale come in quella civile.
A.C.L. ed U.C.L. in questo senso saranno sempre dalla parte della tutela dei cacciatori onesti e corretti, affinchè la pratica venatoria venga rispettata per lo meno nello stesso modo con cui si pretende che i cacciatori rispettino a loro volta la normativa.


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